1. Il controllo finanziario e' esercitato dalla Corte dei Conti delle Comunita' europee. 2. La verifica, che ha luogo su documenti ed eventualmente in loco, e' destinata a costatare la legittimita' e la regolarita' di tutte le entrate e spese e ad accertare la sana gestione finanziaria. La Corte dei conti presenta annualmente al Consiglio una relazione sui risultati di tale esame. Il Comitato esecutivo fornisce qualsiasi informazione e tutta l'assistenza di cui la Corte dei conti possa aver bisogno nell'esercizio delle funzioni di verifica. 3. Le disposizioni regolamentari di natura finanziaria determinano le condizioni alle quali al Comitato esecutivo viene dato atto dell'esecuzione del bilancio.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;973~art20 · fonte su Normattiva