Il Governo della Repubblica francese notifica agli Stati parti dell'Accordo:
- a)il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- b)l'entrata in vigore dell'Accordo;
- c)qualsiasi dichiarazione o notifica fatta a norma dell'articolo 25.
Testo vigente dal 29 gennaio 1985
