Il Governo della Repubblica francese notifica agli Stati parti dell'Accordo:

  • a)il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
  • b)l'entrata in vigore dell'Accordo;
  • c)qualsiasi dichiarazione o notifica fatta a norma dell'articolo 25.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-12-13;973~art28 · fonte su Normattiva