[1]L'Accordo, redatto in lingua danese, in lingua francese, in lingua greca, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, gli otto testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli Stati parti dell'Accordo.

[2]IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

[3]Fatto a Bruxelles, addi' ventinove marzo millenovecentottantadue.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;973~art29 · fonte su Normattiva