1. Una persona fisica che soggiorna in uno Stato contraente per insegnare o condurre ricerche presso una Universita', collegio od altro istituto d'insegnamento riconosciuto di detto Stato contraente, e che e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente, e' esente da imposta nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni ricevute per tale insegnamento o ricerca per un periodo non superiore a due anni a partire dalla data della prima visita effettuata a tale scopo. 2. La disposizione del paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai redditi di ricerca se questa non e' condotta nel pubblico interesse ma principalmente in quello privato di una o di piu' persone.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;974~art20 · fonte su Normattiva