Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa della Jugoslavia per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio, con protocollo, firmata a Belgrado il 24 febbraio 1982
Art. 23 — Metodo per evitare la doppia imposizione
La doppia imposizione sara' eliminata come segue: 1. Per quanto concerne la Iugoslavia:
- a)se un residente della Iugoslavia riceve redditi o possiede un patrimonio che, in conformita' delle disposizioni della presente Convenzione sono imponibili in Italia, la Iugoslavia puo', fatte salve le disposizioni della lettera b) del paragrafo 3 del presente articolo, esentare da imposta detti redditi o detto patrimonio;
- b)se un residente della Iugoslavia riceve redditi che, in conformita' delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Iugoslavia puo' portare in deduzione dall'imposta sul reddito di detto residente un ammontare pari all'imposta pagata in Italia. Tale deduzione, tuttavia, non potra' eccedere la frazione di imposta, calcolata prima di operare la deduzione, corrispondente al reddito ricevuto dall'Italia. 2. Per quanto concerne l'Italia:
- a)se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Iugoslavia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito, specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Iugoslavia, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo;
- b)tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento del reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana. 3. Se, in conformita' delle disposizioni della Convenzione, i redditi ricevuti o il patrimonio posseduto da un residente di uno Stato contraente sono esenti da imposta in questo Stato, detto Stato puo', ai fini del calcolo dell'ammontare dell'imposta sul restante reddito o patrimonio del residente, applicare l'aliquota d'imposta che sarebbe stata applicabile se i redditi o il patrimonio non fossero stati esentati. 4. Se un residente dell'Italia riceve utili in Iugoslavia derivanti dalla sua partecipazione ad un esercizio in comune con una impresa iugoslava l'Italia deve concedere a questo residente un credito d'imposta sull'imposta italiana relativa a tali utili, in conformita' del paragrafo 2 del presente articolo, fino all'ammontare dell'imposta accertata, anche se la stessa non viene pagata ai sensi della legislazione iugoslava. L'ammontare del credito d'imposta non potra', tuttavia, eccedere il 25 per cento.
Testo vigente dal 29 gennaio 1985
