[1]di prezzo per i ragazzi par. 1. I ragazzi di eta' fino a cinque anni compiuti sono trasportati gratuitamente senza biglietto, se per essi non e' richiesta l'occupazione di un apposito posto.

[2]par. 2. - I ragazzi di eta' da cinque fino a dieci anni compiuti ed i ragazzi di eta' inferiore, per i quali sia richiesta l'occupazione di un apposito posto, sono trasportati a prezzi ridotti. Tali prezzi non possono superare la meta' del prezzo stabilito per i biglietti degli adulti, salvo i supplementi riscossi per l'uso di determinati treni o vetture e senza pregiudizio dell'arrotondamento delle somme effettuato secondo le norme dell'amministrazione che emette il biglietto. Questa riduzione non e' obbligatoria se i biglietti offrono gia' una riduzione rispetto al prezzo normale del biglietto di corsa semplice.

[3]par. 3. - Le tariffe internazionali possono tuttavia prevedere limiti di eta' differenti da quelli indicati nei paragrafi 1 e 2, purche' tali limiti non siano inferiori a quattro anni compiuti, per quanto concerne la gratuita' del trasporto di cui al paragrafo 1, e a dieci anni compiuti nel caso di applicazione dei prezzi ridotti previsti dal paragrafo 2.

Testo vigente dal 30 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692~art6 · fonte su Normattiva