al trasporto - Viaggiatore senza biglietto par. 1. Il viaggiatore deve, fin dall'inizio del viaggio, munirsi di un titolo di trasporto valido; egli deve conservarlo per tutta la durata del viaggio e, a richiesta, presentarlo agli agenti ferroviari incaricati del controllo e restituirlo a viaggio ultimato. Le tariffe internazionali possono prevedere delle eccezioni. par. 2. I biglietti che abbiano subito una illecita modificazione non sono validi e vengono ritirati dagli agenti ferroviari incaricati del controllo par. 3. Il viaggiatore che non puo' presentare un biglietto valido deve pagare, oltre al prezzo relativo al trasporto, una soprattassa calcolata in conformita' delle prescrizioni della ferrovia che esige il pagamento della soprattassa. par. 4. Il viaggiatore che rifiuti il pagamento immediato del prezzo del trasporto o della soprattassa puo' essere escluso dal trasporto. Il viaggiatore escluso non puo' pretendere che i propri bagagli siano messi a sua disposizione in una stazione diversa da quella destinataria.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~appendice-a-art12 · fonte su Normattiva