' in caso di perdita par. 1. In caso di perdita totale o parziale dei bagagli la ferrovia deve pagare, con l'esclusione di ogni altro risarcimento a) se l'ammontare del danno e provato, una indennita' uguale a tale ammontare con un massimo di 34 unita' di conto per chilogrammo di massa lorda mancante o di 500 unita' di conto per ciascun collo, b) se l'ammontare del danno non e' provato, una indennita' forfettaria di 10 unita' di conto per chilogrammo di massa lorda mancante o di 150 unita' di conto per collo. Le modalita' di liquidazione delle indennita' per chilogrammo mancante o per collo sono determinate dalle tariffe internazionali. par. 2. La ferrovia deve, inoltre, rimborsare il prezzo di trasporto, i diritti di dogana e le altre somme spese in occasione del trasporto del collo perduto.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~appendice-a-art38 · fonte su Normattiva