' in caso di avaria par. 1. In caso di avaria dei bagagli, la ferrovia deve pagare, escluso ogni altro risarcimento, una indennita' equivalente al deprezzamento dei bagagli. par. 2. L'indennita' non puo' superare:
- a)se la totalita' dei bagagli e' deprezzata dall'avaria, l'ammontare che sarebbe dovuto in caso di perdita totale;
- b)se soltanto una parte dei bagagli e' deprezzata dall'avaria, l'ammontare che sarebbe dovuto per la perdita della parte deprezzata.
Testo vigente dal 30 gennaio 1985
