' in caso di avaria par. 1. In caso di avaria dei bagagli, la ferrovia deve pagare, escluso ogni altro risarcimento, una indennita' equivalente al deprezzamento dei bagagli. par. 2. L'indennita' non puo' superare:

  • a)se la totalita' dei bagagli e' deprezzata dall'avaria, l'ammontare che sarebbe dovuto in caso di perdita totale;
  • b)se soltanto una parte dei bagagli e' deprezzata dall'avaria, l'ammontare che sarebbe dovuto per la perdita della parte deprezzata.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~appendice-a-art39 · fonte su Normattiva