di perdita del bagaglio par. 1. L'avente diritto puo', senza dover fornire altre prove, considerare come perduto un collo quando non sia stato riconsegnato o messo a sua disposizione nei quattordici giorni successivi alla domanda di riconsegna presentata conformemente all'articolo 23, par. 3. par. 2. Se un collo considerato perduto e' ritrovato entro un anno dalla domanda di riconsegna, la ferrovia ha l'obbligo di avvisare l'avente diritto quando il suo domicilio e' noto o puo' essere determinato. par. 3. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento di tale avviso, l'avente diritto puo' esigere che il collo gli sia riconsegnato in una delle stazioni del percorso. In tal caso, egli deve pagare le spese inerenti al trasporto del collo dalla stazione di partenza fino a quella in cui si effettua la riconsegna e restituire l'indennita' riscossa, deduzione fatta delle spese che fossero state comprese in questa indennita'. Egli conserva, ciononostante, i diritti all'indennita' per il ritardo nella riconsegna previsti all'articolo 40. par. 4. Se il collo ritrovato non e' stato reclamato nel termine previsto dal par. 3 o se il collo e ritrovato dopo piu' di un anno dalla domanda di riconsegna, la ferrovia ne dispone conformemente alle leggi ed ai regolamenti dello Stato dal quale essa dipende.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~appendice-a-art37 · fonte su Normattiva