[1]dell'indennita' per ritardo nella riconsegna del bagaglio par. 1. In caso di ritardo nella riconsegna e se l'avente diritto non fornisce la prova che un danno e' derivato da questo ritardo, la ferrovia deve pagare un'indennita' fissa, pari a venti centesimi per ogni chilogrammo di peso lordo del bagaglio reso in ritardo e per ogni periodo indivisibile di ventiquattro ore dalla domanda di riconsegna, con un massimo di quattordici giorni.

[2]par. 2. - Se e' fornita la prova che un danno e' derivato dal ritardo, viene pagata per questo danno una indennita' che non puo' oltrepassare il quadruplo di quella fissa prevista nel par. 1.

[3]par. 3. - Le indennita' previste nei par. 1 e 2 non sono cumulabili con quelle dovute per la perdita totale del bagaglio. In caso di perdita parziale, esse sono pagate, se del caso, per la parte non perduta. In caso di avaria, esse si cumulano, se del caso, con l'indennita' prevista nell'articolo 31. In ogni caso, il cumulo delle indennita' previste nei §§ 1 e 2 con quelle che sono previste negli articoli 30 e 31 non puo' dar luogo al pagamento di una indennita' totale superiore a quella che sarebbe dovuta in caso di perdita totale del bagaglio.

[4]par. 4. In caso di ritardo nella riconsegna di autovetture, di rimorchi e di motociclette con carrozzino, trasportati come bagagli, la ferrovia deve pagare un'indennita' soltanto se il danno sia stato provato; il prezzo del trasporto costituisce l'indennita' massima.

Testo vigente dal 30 dicembre 1975

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