speciali par. 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 41, la responsabilita' della ferrovia per il danno causato dal ritardo o dalla soppressione di un treno o da una mancata coincidenza resta soggetta alle leggi e ai regolamenti dello Stato in cui si e' prodotto il fatto. par. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 26, la ferrovia e' responsabile solo per il danno causato da propria colpa per cio' che concerne gli oggetti e gli animali la cui sorveglianza incombe al viaggiatore conformemente all'articolo 15, par. 5 e per gli oggetti che il viaggiatore ha su di se'. par. 3. Gli altri articoli del Titolo III e il Titolo IV non si applicano ai casi di cui ai par. 1 e 2.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~appendice-a-art47 · fonte su Normattiva