delle formalita' amministrative par. 1. In corso di trasporto, le formalita' prescritte dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative vengono compiute dalla ferrovia. Non di meno, essa puo' affidare tali operazioni ad un mandatario. par. 2. Nel compimento di dette formalita', la ferrovia risponde della propria, colpa o di quella del proprio mandatario; tuttavia, l'eventuale indennita' non deve mai superare quella prevista in caso di perdita della merce. par. 3. Il mittente, mediante una menzione esposta nella lettera di vettura, o il destinatario, che da' un ordine conformemente all'articolo 31, puo' domandare:

  • a)di assistere di persona a queste formalita' o di farvisi rappresentare da un mandatario, per dare tutte le informazioni e fare tutte le osservazioni utili;
  • b)di compiere personalmente queste formalita' o di farle eseguire da un mandatario, nella misura in cui le leggi e i regolamenti dello Stato in cui devono effettuarsi dette formalita' lo consentano;
  • c)di procedere al pagamento dei diritti doganali e delle altre spese, se egli stesso o il suo mandatario assiste alle operazioni predette o le effettua, nella misura in cui le leggi e i regolamenti dello Stato in cui si eseguono dette operazioni lo consentano. Ne' il mittente, ne' il destinatario che ha il diritto di disposizione, ne' il loro mandatario hanno il diritto di prendere possesso della merce. par. 4. Se, per l'adempimento delle formalita', il mittente ha indicato una stazione in cui le prescrizioni in vigore non consentono il loro compimento, oppure se egli ha prescritto, per tali formalita', una diversa procedura che non puo' essere eseguita, la ferrovia opera nella maniera che ritiene piu' favorevole agli interessi dell'avente diritto e comunica al mittente i provvedimenti presi. Se il mittente ha utilizzato nella lettera di vettura una menzione di affrancazione che comprenda i diritti di dogana, la ferrovia puo' compiere a sua scelta le formalita' doganali sia in corso di trasporto, sia alla stazione destinataria. par. 5. Salva l'eccezione prevista nel par. 4, secondo alinea, il destinatario puo' compiere le formalita' doganali nella stazione destinataria provvista di un ufficio di dogana, se lo sdoganamento all'arrivo e' richiesto nella lettera di vettura o se, in mancanza di tale richiesta, la merce giunge vincolata a dogana. Dette formalita' possono essere ugualmente compiute dal destinatario nella stazione di destinazione non provvista di un ufficio doganale, se le leggi e i regolamenti dello Stato lo consentono o se vi e' una preventiva autorizzazione della ferrovia e della dogana. L'esercizio di uno di questi diritti comporta il preventivo pagamento delle spese che gravano sulla merce. Tuttavia, la ferrovia puo' procedere conformemente al par. 4 se, nel termine previsto dalle prescrizioni in vigore nella stazione destinataria, il destinatario non abbia ritirato la lettera di vettura.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~art26 · fonte su Normattiva