in caso di perdita o di avaria par. 1. La ferrovia che ha pagato una indennita' per perdita totale o parziale o per avaria di bagagli, in virtu' delle Regole uniformi, ha diritto di regresso nei confronti delle ferrovie che hanno partecipato al trasporto conformemente alle disposizioni seguenti:

  • a)la ferrovia che ha causato il danno ne e' la sola responsabile;
  • b)se il danno e' stato causato da piu' ferrovie, ciascuna risponde del danno da essa causato; se la distinzione non e' possibile, l'indennita' viene ripartita fra esse conformemente alla lettera c);
  • c)se non puo' essere fornita la prova che il danno e' stato causato da una o piu' ferrovie, l'indennita' e' ripartita tra tutte le ferrovie che hanno partecipato al trasporto, ad eccezione di quelle che forniscano la prova che il danno non si e' prodotto sulle loro linee; la ripartizione e' fatta in proporzione alle distanze chilometriche per l'applicazione delle tariffe. par. 2. Nel caso di insolvibilita' di una di dette ferrovie, la quota che le incombe e da essa non pagata e' ripartita tra tutte le altre ferrovie che hanno partecipato al trasporto, in proporzione alle distanze chilometriche per l'applicazione delle tariffe.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~appendice-a-art57 · fonte su Normattiva