[1]in caso di ritardo nella riconsegna
[2]L'articolo 57 e' applicabile ai casi di indennita' pagate per il ritardo nella riconsegna. Se tale ritardo e' stato causato da piu' ferrovie, l'indennita' e' ripartita fra tali ferrovie in proporzione alla durata del ritardo verificatosi sulle rispettive linee.
Testo vigente dal 30 gennaio 1985
