Le somme indicate in diritti speciali di prelievo nella presente legge sono considerate come riferentisi ai diritti speciali di prelievo quali definiti dal Fondo monetario internazionale. La conversione di queste somme in valuta nazionale si effettuera', in caso di azione giudiziale, applicando la parita' ufficiale fissata dal Fondo monetario internazionale al momento del giudizio.

Testo vigente dal 1 aprile 1983

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 323/1989

    Questione infondata
    6 giugno 1989

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 26 marzo 1983 n. 84 (Sostituzione del franco oro Poincaré, adottato dalla Convenzione di Varsavia del 1929 sulla disciplina del trasporto aereo internazionale e dal Protocollo di modifica dell'Aja del 28 settembre 1955, con i diritti speciali di prelievo del Fondo monetario internazionale), sollevata in r…

    Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 1 Sostituzione del franco oro Poincare' · Art. 2 Sostituzione del franco oro Poincare'

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1983-03-26;84~art3 · fonte su Normattiva