alla riconsegna par. 1. Ogni spedizione puo' formare oggetto di una dichiarazione di interesse alla riconsegna. Il suo importo deve essere iscritto in cifre sulla lettera di vettura ed indicato nella valuta del paese di partenza, in altra valuta stabilita nelle tariffe o in unita' di conto. par. 2. La tassa di interesse alla riconsegna e' calcolata, per tutto il percorso interessato, secondo le tariffe della ferrovia di partenza.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~art16 · fonte su Normattiva