- Spese par. 1. Il tribunale arbitrale decide sulla procedura da adottare, tenendo conto segnatamente delle seguenti disposizioni:

  • a)istruisce e giudica le cause sulla base degli elementi forniti dalle parti, senza essere vincolato, quando e' chiamato a giudicare secondo la legge, dalle interpretazioni delle parti stesse;
  • b)non puo' accordare di piu' o cosa diversa di quanto richiesto nelle conclusioni dell'attore, ne' di meno di quanto il convenuto abbia riconosciuto come dovuto;
  • c)la sentenza arbitrale, debitamente motivata, e' redatta dal tribunale arbitrale e notificata alle parti a cura dell'Ufficio centrale;
  • d)salvo contraria disposizione del diritto imperativo del luogo dove risiede il tribunale arbitrale, e salvo contrario accordo delle parti, la sentenza arbitrale e' definitiva. par. 2. Gli onorari degli arbitri sono stabiliti dal direttore generale dell'Ufficio centrale. La sentenza arbitrale fissa le spese generali e speciali e decide della loro ripartizione tra le parti, nonche' di quella degli onorari degli arbitri.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~convenzione-art15 · fonte su Normattiva