Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali adottati a Berna il 7 febbraio 1970 ed il 9 novembre 1973: Convenzioni
Art. 4 (Allegato III)
Il tribunale arbitrale decide esso stesso sulla procedura da seguire, tenendo particolarmente conto delle seguenti disposizioni:
- a)il tribunale arbitrale istruisce e giudica le cause di cui e' investito in base agli elementi forniti dalle parti senza essere vincolato, allorche' e' chiamato a pronunziarsi in diritto, dalle interpretazioni delle parti medesime;
- b)il tribunale non puo' accordare di piu' o cosa diversa dalle conclusioni del richiedente, ne' meno di quanto il convenuto ha riconosciuto come dovuto;
- e)la sentenza arbitrale, debitamente motivata, e' redatta dal tribunale arbitrale e notificata alle parti tramite l'Ufficio centrale;
- d)salvo contraria disposizione di diritto imperativo del luogo ove ha sede il tribunale arbitrale, la sentenza arbitrale non e' suscettibile di ricorso, fatta eccezione tuttavia dei casi di revisione o di nullita'.
Testo vigente dal 30 dicembre 1975
