in vigore della Convenzione par. 1. Allorche' gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono stati depositati da quindici Stati, il Governo depositario si mette in relazione con i Governi interessati allo scopo di convenire l'entrata in vigore della Convenzione. par. 2. L'entrata in vigore della Convenzione comporta l'abrogazione delle Convenzioni internazionali concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) del 7 febbraio 1970, nonche' della Convenzione Addizionale alla CIV relativa alla responsabilita' della ferrovia per la morte e il ferimento di viaggiatori del 26 febbraio 1966.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~convenzione-art24 · fonte su Normattiva