La ripartizione tra gli aventi diritto della somma indicata all'art. 1 del presente Accordo e' di competenza esclusiva del Governo della Repubblica italiana, senza che da cio' possa derivare alcuna responsabilita' per il Governo della Repubblica socialista di Romania. Per la ripartizione della somma il Governo della Repubblica socialista di Romania fornira', dietro richiesta del Governo della Repubblica italiana, nei limiti del possibile, le informazioni e la documentazione necessarie riguardanti i beni, diritti ed interessi regolati negli articoli precedenti.

Testo vigente dal 30 novembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-10-09;979~accordo-art6 · fonte su Normattiva