1. Il Governo della Repubblica Socialista di Romania rinuncia per se' e per gli ex dipendenti romeni della Commissione Europea del Danubio, che ha avuto la sua sede a Galatz e per i loro aventi diritto, ad ogni rivendicazione nei confronti della Commissione Europea del Danubio. 2. Il Governo della Repubblica Socialista di Romania si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per porre a disposizione dei Governi membri della Commissione Europea del Danubio con sede a Roma gli averi in possesso della detta Commissione presso la Banca dei Regolamenti Internazionali: quattordici chilogrammi e cinquecentosedici grammi (14.516 Kg.) d'oro fino, presso la Banca di Francia: ventitre' chilogrammi quattrocentonove grammi e nove decigrammi (23,409.9 Kg.) di oro fino, presso la Barclay's Bank di Londra: buoni del Tesoro britannici per un ammontare-valore d'acquisto di ottomilaquattrocentosettantacinque sterline e sessantotto pence (L. 8.475,68 sterline), nonche' la quantita' d'oro che e' stata depositata in Italia a nome della Direzione del Danubio Marittimo: centotredici chilogrammi e seicentocinquantaquattro grammi (113,654 Kg.) d'oro fino, averi in relazione ai quali il Governo della Repubblica Socialista di Romania dichiara di non avanzare piu' alcuna pretesa nei confronti della Commissione e degli altri Governi contraenti. 3. Queste rinunce avranno effetto immediatamente dopo la consegna alla Banca Nazionale della Repubblica Socialista di Romania della quantita' di oro prevista all'articolo 1.

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;966~allegato-b-art2 · fonte su Normattiva