Art. 4 — Espropriazione e indennizzi
1. Gli investimenti di capitale degli investitori di ciascuna Parte contraente sul territorio dell'altra Parte contraente non potranno essere sottoposti a provvedimenti di nazionalizzazione, espropriazione o a misure equivalenti alla nazionalizzazione o all'espropriazione se non per causa di pubblico interesse legalmente dichiarata con le debite procedure e contro il versamento di una indennita'. Tale indennita' dovra' corrispondere al valore reale del capitale espropriato alla data dell'espropriazione stessa, essere liquida ed esigibile all'atto del trasferimento di proprieta', essere versata senza ritardo agli aventi diritto ed essere trasferibile liberamente e senza ritardo in valuta convertibile. A richiesta dell'investitore espropriato l'ammontare dell'indennita' dovra' formare oggetto di nuova valutazione da parte del competente organo giurisdizionale nel Paese in cui e' stato effettuato l'investimento, secondo le debite procedure di legge e in conformita' ai principi stabiliti nel presente articolo. Se, nonostante l'esaurimento delle procedure e delle possibilita' di ricorso previste dall'ordinamento del Paese in cui l'investimento di capitale ha avuto luogo, continuassero a sussistere divergenze fra le pretese di un investitore di una Parte contraente e quelle dell'altra Parte contraente in ordine all'ammontare dell'indennita', le parti in causa avranno il diritto di sottoporre nel termine di 2 mesi dall'esaurimento dei ricorsi interni la controversia a conciliazione od arbitrato, in conformita' alle disposizioni della Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 1965. Qualora l'ammontare dell'indennita' fissata in via definitiva risulti superiore o inferiore all'ammontare della indennita' liquidata all'atto dell'espropriazione, la relativa differenza dovra' essere versata o restituita senza ritardo all'avente diritto, essere trasferibile liberamente e senza ritardo in valuta convertibile. Nel caso in cui i versamenti delle indennita' di cui al presente paragrafo vengano effettuati con ritardo all'avente diritto, a quest'ultimo saranno dovuti gli interessi per il periodo corrispondente al ritardo stesso. 2. Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subito perdite o danni a causa di guerra o di altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza nazionale, rivolta, insurrezione o sommossa, ivi comprese perdite o danni a seguito di requisizioni subite sul territorio dell'altra Parte contraente, beneficeranno da parte di quest'ultima - per quanto riguarda le restituzioni, le indennita', i compensi o altri risarcimenti - di un trattamento adeguato e, in ogni caso, non meno favorevole di quello accordato agli investitori di terzi Stati. I relativi versamenti dovranno essere corrisposti senza ritardo agli aventi diritto ed essere trasferibili liberamente e senza ritardo in valuta convertibile.
Testo vigente dal 10 gennaio 1979
