Art. 43 — Art. 31, commi ottavo e nono, della legge 18 aprile 1926, n. 731
Sara' istituito annualmente nel bilancio del Ministero delle corporazioni un apposito capitolo per la concessione, a favore del personale degli Uffici provinciali dell'economia corporativa, in servizio o in quiescenza, e a favore delle vedove e degli orfani del personale stesso, dei sussidi previsti dall'articolo 31, commi ottavo e nono, della legge 18 aprile 1926, n. 731. La dotazione del capitolo sara' stabilita, inizialmente, in misura pari all'ammontare delle pene pecuniarie e delle oblazioni, devolute allo Stato, e verra' gradualmente ridotta in relazione alle eliminazioni verificatesi nel personale anziano e alle disponibilita' dei Consigli. ((La somma complessiva di cui ai commi precedenti, sara' ripartita a favore dei singoli Consigli in proporzione dell'ammontare degli assegni corrisposti nell'anno precedente al personale da ciascun Consiglio)). Le norme per l'erogazione dei sussidi di cui trattasi saranno stabilite con Regio decreto, promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti