della protezione Nessuna disposizione del presente capitolo verra' interpretata come limitante o pregiudicante la facolta' di ogni Parte di accordare alle persone interessate una protezione piu' estesa di quella prevista dalla presente Convenzione.

Testo vigente dal 20 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-21;98~convenzione-art11 · fonte su Normattiva