Ratifica ed esecuzione della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981
Art. 11 (Convenzione)
della protezione Nessuna disposizione del presente capitolo verra' interpretata come limitante o pregiudicante la facolta' di ogni Parte di accordare alle persone interessate una protezione piu' estesa di quella prevista dalla presente Convenzione.
Testo vigente dal 20 marzo 1989
