e restrizioni 1. Nessuna eccezione alle disposizioni degli articoli 5, 6 e 8 della presente convenzione e' ammessa, tranne che entro i limiti di cui al presente articolo. 2. E' possibile derogare alle disposizioni degli articoli 5, 6 ed 8 della presente Convenzione qualora una tale deroga, prevista dal diritto della Parte, costituisca una misura necessaria in una societa' democratica: a. alla protezione della sicurezza dello Stato, alla sicurezza pubblica, agli interessi monetari dello Stato o alla repressione dei reati b. alla protezione della persona interessata e dei diritti e delle liberta' altrui. 3. Restrizioni all'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi b. c. e d. dell'articolo 8 possono essere previste dalla legge per i casellari automatizzati di dati di carattere personale impiegati a fini statistici o per ricerche scientifiche, laddove non esista manifestamente il rischio di violare la vita privata delle persone interessate.
Testo vigente dal 20 marzo 1989
