Art. 17 (Convenzione)
1. La presente Convenzione non porta pregiudizio alle norme di diritto interno o agli accordi internazionali che garantiscono una maggiore protezione alle persone private di liberta'. 2. Nessuna disposizione della presente Convenzione puo' essere interpretata come una limitazione o una deroga alle competenze degli organi della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo o agli obblighi assunti dalle Parti in virtu' della presente Convenzione. 3. Il Comitato non effettuera' sopralluoghi nei luoghi che sono visitati effettivamente e regolarmente da rappresentanti o delegati di Potenze vigilanti o del Comitato internazionale della Croce Rossa a termini delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e loro Protocolli aggiuntivi dell'8 giugno 1977.
Testo vigente dal 16 gennaio 1989
