Art. 13 (Convenzione)
tra le Parti 1. Le Parti si impegnano ad accordarsi assistenza reciproca per l'attuazione della presente convenzione. 2. A tal fine: a. ogni Parte designa una o piu' autorita' di cui comunica nome ed indirizzo al Segretario Generale del Consiglio d'Europa b. ogni Parte che abbia designato piu' autorita' indica nella comunicazione di cui al comma precedente la competenza di ciascuna di esse. 3. Una autorita' designata da una Parte, su domanda di una autorita' designata da un'altra Parte: a. fornira' le informazioni sul suo diritto e la sua pratica amministrativa in materia di protezione dati b. adottera', conformemente al suo diritto interno ed ai soli fini della protezione della vita privata, tutte le misure adeguate per fornire informazioni di fatto relative ad una data elaborazione effettuata sul suo territorio, ad eccezione tuttavia dei dati di carattere personale oggetto di tale elaborazione.
Testo vigente dal 20 marzo 1989
