1. Ogni controversia fra due o piu' Parti contraenti circa l'applicazione o l'interpretazione della presente Convenzione che non possa essere composta dalle autorita' investite dei poteri decisionali sara' oggetto, in applicazione della presente Convenzione, di negoziati fra le Parti in causa. 2. Se tali negoziati non risulteranno da un accordo a breve termine, una delle Parti si rivolgera' al presidente dell'Ufficio chiedendogli di designare un conciliatore. Se il conciliatore non riuscira' ad ottenere l'accordo delle Parti in causa su di una soluzione, egli lo constatera' e definira' in un suo rapporto al presidente la natura e la portata della disputa. 3. Quando sara' cosi' constatato un disaccordo, la controversia diverra' oggetto di arbitrato. A tal fine una delle Parti rivolgera', entro un termine di due mesi a partire dalla comunicazione del rapporto alle Parti in causa, al segretario generale dell'Ufficio una richiesta di arbitrato menzionando l'arbitro da essa scelto. L'altra o le altre Parti in causa dovranno designare, ciascuna, entro un termine di due mesi, il loro rispettivo arbitro. In mancanza di cio', una delle Parti si rivolgera' al presidente della Corte internazionale di Giustizia chiedendogli di designare l'arbitro o gli arbitri. Quando piu' Parti fanno causa comune, esse devono essere considerate una sola per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente. In caso di dubbio, il segretario generale decide. Gli arbitri designeranno a loro volta un arbitro supremo. Se gli arbitri non riusciranno ad accordarsi su tale scelta entro un termine di due mesi, vi provvedera' il presidente della Corte internazionale di Giustizia, investito da una delle Parti. 4. Il collegio arbitrale rendera' la propria decisione a maggioranza dei suoi membri, il voto dell'arbitro supremo essendo preponderante in caso di parita' di voti. Tale decisione arbitrale sara' applicata a tutte le Parti in causa, definitivamente e senza possibilita' di ricorso. 5. Ogni Stato potra', al momento in cui firmera' o ratifichera' la presente Convenzione o aderira' ad essa, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni dei precedenti paragrafi 3 e 4. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate dalle dette disposizioni nei confronti di ogni Stato che abbia formulato una tale riserva. 6. Ogni Parte contraente che avra' formulato una riserva conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente, potra' in ogni momento ritirare tale riserva mediante notifica indirizzata al Governo depositario.
Testo vigente dal 3 luglio 1978
