Ai fini della presente convenzione: a. "dati di carattere personale" significa: ogni informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile ("persona interessata) b. "casellario automatizzato" significa: tutto l'insieme di informazioni oggetto di un'elaborazione automatizzata c. "elaborazione automatizzata" comprende le seguenti operazioni effettuate nel loro insieme o in parte grazie a procedimenti automatizzati: registrazioni di dati, applicazione ad essi di operazioni logiche e/o aritmetiche, loro modifica, cancellazione, estrazione o diffusione d. "responsabile del casellario" significa: la persona fisica o giuridica, l'autorita' pubblica, l'ente o altro organismo competente, secondo il diritto nazionale, a decidere quale debba essere la finalita' del casellario automatizzato, quali categorie di dati a carattere personale debbano essere registrati e quali operazioni siano ad essi applicabili.

Testo vigente dal 20 marzo 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-02-21;98~convenzione-art2 · fonte su Normattiva