garanzie per la persona interessata Ogni persona deve poter: a. conoscere l'esistenza di un casellario automatizzato di dati a carattere personale, i suoi fini principali, nonche' l'identita' e la residenza abituale, ovvero la Sede amministrativa, del responsabile del casellario b. ottenere ad intervalli di tempo ragionevoli e senza ritardo o spese eccessive la conferma dell'esistenza o meno nel casellario automatizzato dei dati di carattere personale ad essa relativi, come pure la trasmissione di tali dati in una forma intelligibile c. ottenere, se del caso, la rettifica di tali dati o la loro cancellazione qualora questi siano stati elaborati in violazione delle disposizioni di diritto interno di esecuzione dei principi fondamentali di cui agli articoli 5 e 6 della presente convenzione d. di disporre di una possibilita' di ricorso qualora non venga dato seguito ad una richiesta di conferma o, a seconda del caso, di comunicazione, rettifica, o cancellazione di cui ai paragrafi b. e c. del presente articolo.

Testo vigente dal 20 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-21;98~convenzione-art8 · fonte su Normattiva