Art. 20 (Convenzione)
Procedura 1. Il Comitato consultivo e' convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Esso tiene la sua prima riunione entro i dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente Convenzione. Si riunisce in seguito almeno una volta ogni due anni e, in ogni caso, ogni volta che un terzo dei rappresentanti delle Parti richieda la sua convocazione. 2. La maggioranza dei rappresentanti delle Parti costituisce il quorum necessario per tenere una riunione del Comitato consultivo. 3. Successivamente a ciascuna riunione, il Comitato consultivo sottopone al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa una relazione sui lavori svolti e sul funzionamento della convenzione. 4. Fatte salve le disposizioni della presente convenzione, il Comitato consultivo redige il suo regolamento interno.
Testo vigente dal 20 marzo 1989
