1. Eventuali emendamenti alla presente convenzione possono essere proposti da un Parte, dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa o dal Comitato consultivo. 2. Ogni proposta di emendamento e' comunicata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa agli Stati membri del Consiglio D'Europa e ad ogni Stato non membro che abbia aderito o sia stato invitato ad aderire alla presente convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 23. 3. Inoltre, ogni emendamento proposto da una Parte o dal Comitato dei Ministri e' comunicato al Comitato consultivo che sottopone al Comitato dei Ministri il suo parere sullo emendamento proposto. 4. Il Comitato dei Ministri esamina l'emendamento proposto ed ogni parere sottoposto dal Comitato consultivo e puo' approvare l'emendamento. 5. Il testo di ogni emendamento approvato dal Comitato dei Ministri conformemente al paragrafo 4 del presente articolo e' trasmesso alle Parti per accettazione. 6. Ogni emendamento approvato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo entrera' in vigore trenta giorni dopo che tutte le Parti abbiano informato il Segretario Generale circa la loro approvazione dello stesso.

Testo vigente dal 20 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-21;98~convenzione-art21 · fonte su Normattiva