in vigore 1. La presente convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sara' sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La presente convenzione entrera' in vigore il primo giorno nel mese successivo allo scadere del periodo di tre mesi dalla data in cui cinque Stati membri del Consiglio d'Europa abbiano espresso il proprio consenso ad essere vincolati dalla convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente. 3. Per ogni Stato membro che esprimera' il proprio assenso ad essere vincolato dalla convenzione, successivamente essa entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del termine di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Testo vigente dal 20 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-21;98~convenzione-art22 · fonte su Normattiva