delle Parti 1. Ogni Parte adotta, nel suo diritto interno, le misure necessarie per dare effetto ai principi fondamentali per la protezione dei dati enunciati nel presente capitolo. 2. Dette misure debbono essere adottate al piu' tardi al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione nei suoi confronti.
Testo vigente dal 20 marzo 1989
