I coniugi godranno dell'uguaglianza di diritti e di responsabilita' di carattere civilistico tra loro e nelle loro relazioni con i loro figli, in caso di matrimonio, durante il matrimonio e dopo la gine del matrimonio stesso. Questo articolo non impedira' allo Stato di adottare le misure necessarie per la tutela degli interessi dei figli.

Testo vigente dal 2 maggio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-09;98~protocollo-art5 · fonte su Normattiva