1. Nessuno potra' essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un'infrazione per cui e' gia' stato scagionato o condannato a seguito di una sentenza definitiva conforme alla legge ed alla procedura penale di tale Stato. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo precedente non impediranno la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se dei fatti nuovi e degli elementi nuovi o un vizio fondamentale nella procedura antecedente avrebbero potuto condizionare l'esito del caso. 3. Nessuna deroga a questo articolo puo' essere autorizzata ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

Testo vigente dal 2 maggio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-09;98~protocollo-art4 · fonte su Normattiva