Il paragrafo 3 dell'articolo 35 della Convenzione e' modificato come segue: " 3 La Corte dichiara irricevibile qualsiasi ricorso individuale presentato in applicazione dell'articolo 34 qualora ritenga:

  • a)che il ricorso e' incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato o abusivo; oppure
  • b)che il ricorrente non ha subito alcun danno rilevante, a meno che il rispetto dei diritti dell'Uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli non esiga un esame del ricorso per quanto riguarda il merito e a patto di non rigettare, per questa ragione alcuna causa che non sia stata debitamente esaminata da un tribunale interno".

Testo vigente dal 5 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;280~protocollo-art12 · fonte su Normattiva