ARTICOLO XIII. FIRMA, RATIFICA, ACCETTAZIONE, APPROVAZIONE ED ADESIONE 1. Il presente Accordo e' aperto alla firma degli Stati e delle Organizzazioni intergovernative. Puo' altresi' essere firmato, in luogo di qualsiasi Stato, da ogni organizzazione nazionale pubblica di sviluppo designata da detto Stato per agire in sua vece. Esso rimarra' aperto alla firma per un periodo di due anni a decorrere dal 1 giugno 1987, salvo se detto periodo viene prorogato, prima della data della sua scadenza, dal Depositario. La firma dell'Accordo da ogni parte eleggibile ai sensi della presente clausola, successivamente a tale data, necessita dell'approvazione dell'Assemblea a maggioranza semplice. 2. Il Governo italiano e' il Depositario del presente Accordo. 3. La ratifica, l'accettazione o l'approvazione del presente Accordo sara' effettuata dai firmatari in conformita' con le loro leggi, regolamenti e procedure.

Testo vigente dal 7 aprile 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-03-22;98~accordo-artxiii · fonte su Normattiva