Parti assolveranno in ogni circostanza e conformemente alle rispettive legislazioni, gli impegni presi nel quadro del presente Accordo. In questo contesto, le due Parti si offriranno reciprocamente piena assistenza e collaborazione per quanto riguarda l'attuazione da parte delle industrie e/o degli organismi interessati dei MOU e dei contratti conclusi in base al presente Accordo. Esse cercheranno in particolare di facilitare la consegna dei documenti necessari per l'esportazione degli equipaggiamenti e dei materiali acquisiti.

Testo vigente dal 13 giugno 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-05-17;98~accordo-art11 · fonte su Normattiva