Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010
Art. 11 (Accordo)
[1]Erogazione delle pensioni
[2]A meno che non sia diversamente previsto nel presente Accordo, quando erogano le pensioni sulla base di questo Accordo, le istituzioni competenti delle Parti Contraenti applicheranno le loro rispettive legislazioni.
Testo vigente dal 8 luglio 2015
