Art. 23 (Accordo)
[1]Lingue utilizzate nell'applicazione dell'Accordo
[2]Le Autorita' e le Istituzioni Competenti delle Parti Contraenti possono, in applicazione del presente Accordo, utilizzare le lingue ufficiali delle Parti Contraenti o la lingua inglese, come specificato nell'accordo amministrativo di cui al sottoparagrafo a) dell'articolo 17.
Testo vigente dal 8 luglio 2015
