[1]Recuperi
[2]L'Istituzione competente di una Parte, che abbia erogato una prestazione non dovuta o per un importo eccedente quello cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, puo' chiedere all'Istituzione competente dell'altra Parte di recuperare le somme indebitamente corrisposte sugli arretrati dei ratei di pensione o su altra prestazione da essa eventualmente dovuti al beneficiarlo. L'Istituzione competente della Parte incaricata del recupero opera la trattenuta alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione in conformita' alla legislazione dalla medesima applicata. Gli importi cosi' trattenuti sono trasferiti all'Istituzione competente creditrice.
Testo vigente dal 1 luglio 2025
