[1]Decorrenza
[2](1) Le disposizioni del presente Accordo si applicano alle domande di prestazioni presentate dalla data della sua entrata in vigore. (2) Ai fini del presente Accordo saranno presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore. (3) Il presente Accordo non da' diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore. (4) Un diritto a prestazioni e' acquisito in virtu' del presente Accordo, anche se si riferisce a un evento assicurato verificatosi prima della data della sua entrata in vigore.
Testo vigente dal 1 luglio 2025
