[1]Decorrenza

[2](1) Le disposizioni del presente Accordo si applicano alle domande di prestazioni presentate dalla data della sua entrata in vigore. (2) Ai fini del presente Accordo saranno presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore. (3) Il presente Accordo non da' diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore. (4) Un diritto a prestazioni e' acquisito in virtu' del presente Accordo, anche se si riferisce a un evento assicurato verificatosi prima della data della sua entrata in vigore.

Testo vigente dal 1 luglio 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-06-23;98~accordo-art27 · fonte su Normattiva