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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge 11 gennaio 1934, n. 38; 12 febbraio 1934, n. 203; 13 marzo 1934, n. 422, concernenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, nonche' altri indifferibili provvedimenti; e sono convalidati i decreti Reali 11 gennaio 1934, nn. 39 e 40; 5 febbraio 1934, n. 152; 12 febbraio 1934, nn. 206 e 278, e 8 marzo 1934. nn. 423 e 444, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio medesimo.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a San Rossore, addi' 7 giugno 1934 - Anno XII

[10]VITTORIO EMANUELE

[11]MUSSOLINI - JUNG.

[12]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Testo in vigore dal 3 luglio 1934 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-07;982~art1 · fonte del testo