fini dell'applicazione della presente convenzione, la doppia imposizione di utili e' considerata eliminata se:

  • a)gli utili sono inclusi nel computo degli utili assoggettati a imposizione in un solo Stato o se
  • b)l'importo dell'imposta cui tali utili sono assoggettati in uno Stato e' ridotto di un importo pari all'imposta cui sono soggetti nell'altro Stato.

Testo vigente dal 7 aprile 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-03-22;99~convenzione-art14 · fonte su Normattiva