fini dell'applicazione della presente convenzione, la doppia imposizione di utili e' considerata eliminata se:
- a)gli utili sono inclusi nel computo degli utili assoggettati a imposizione in un solo Stato o se
- b)l'importo dell'imposta cui tali utili sono assoggettati in uno Stato e' ridotto di un importo pari all'imposta cui sono soggetti nell'altro Stato.
Testo vigente dal 7 aprile 1993
