presente convenzione e' stipulata per un periodo di cinque anni. Sei mesi prima dello scadere di questo periodo gli Stati contraenti si riuniscono per decidere in merito alla proroga della presente convenzione e a qualsiasi misura che deve essere eventualmente presa in proposito.

Testo vigente dal 7 aprile 1993

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-03-22;99~convenzione-art20 · fonte su Normattiva