segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee notifica agli Stati firmatari:

  • a)il deposito di ciascuno strumento di ratifica;
  • b)la data di entrata in vigore della presente convenzione;
  • c)l'elenco delle personalita' indipendenti designate dagli Stati contraenti, di cui all'articolo 9, paragrafo 4, nonche' le modifiche che saranno ad esso apportate.

Testo vigente dal 7 aprile 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-03-22;99~convenzione-art19 · fonte su Normattiva