[1]Riservatezza e protezione dei dati

[2]1. Le Parti riconoscono che la gestione e il trattamento dei dati personali vicendevolmente acquisiti sono di importanza cruciale per la compiuta attuazione del presente accordo, e che ciascuna Parte garantisca un equivalente livello di protezione dei dati personali. 2. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali con imparzialita' e in conformita' con le rispettive leggi:

  • a)assicurano che i dati personali forniti siano adeguati e pertinenti rispetto allo specifico scopo della trasmissione;
  • b)conservano i dati personali soltanto per il tempo necessario allo specifico scopo per il quale sono stati forniti o ulteriormente trattati ai sensi del presente accordo; e
  • c)garantiscono che i dati personali eventualmente inesatti siano tempestivamente sottoposti all'attenzione della Parte ricevente, affinche' siano adottate le appropriate misure correttive.

Testo vigente dal 16 luglio 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-07-03;99~accordo-art11 · fonte su Normattiva