Per beneficiare delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria in Italia per il caso di malattia e maternita' e l'assicurazione obbligatoria e volontaria contro la tubercolosi, i cittadini dei due Paesi che, dopo il trasferimento dalla Norvegia in Italia, siano stati iscritti a tali assicurazioni, hanno diritto a che sia tenuto conto dei periodi di assicurazione e di contribuzione compiuti in Norvegia. A questo scopo un intervallo che non ecceda la durata di 6 mesi fra la cessazione dell'assicurazione norvegese e l'inizio dell'assicurazione italiana non e' preso in considerazione.
Testo vigente dal 5 ottobre 1961
